Statuto


STATUTO SOCIALE A.N.P.I. SPORT EMILIO CASASSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSI’ COSTITUITO DALL’ASSEMBLEA IN DATA VENTISETTE LUGLIO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Istituzione e finalità

Art. 1

Nella primavera dell’anno 1953, per iniziativa locale della Sezione dell’A.N.P.I.  e ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, si  è costituita l’A.N.P.I. Sport “Emilio Casassa”, Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Genova Prato.

Il nome di Emilio Casassa è stato stabilito per sorteggio fra i nominativi dei partigiani locali morti durante la Resistenza per la causa suprema della Libertà. La data di costituzione della Associazione viene simbolicamente fissata nel giorno del 25 Aprile 1953.

Art. 2

L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L’A.N.P.I. Sport “E. Casassa”, in quanto emanazione  sportiva dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, opererà in conformità allo Statuto dell’A.N.P.I. Nazionale accettandone finalità ed obbiettivi.

L’A.N.P.I. Sport “E. Casassa”, su autorizzazione della sede Provinciale dell’A.N.P.I., potrà rendersi promotrice oppure aderire a qualsiasi iniziativa tesa a rendere viva ed operante la causa antifascismo.

Potrà inoltre aderire ad altri movimenti od organizzazioni su iniziative tendenti a migliorare le condizioni sociali in generale ed in particolare nella delegazione in cui ha sede.

Art. 3

L’Associazione si conforma, inoltre, alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4

Oggetto sociale dell’A.N.P.I. Sport  “E. Casassa”  è di diffondere la pratica sportiva, a carattere puramente dilettantistico e senza scopo di lucro tra i ragazzi e i giovani.

In particolare l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del Calcio e delle discipline sportive collegate, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

Si propone altresì di diffondere e valorizzare l’attività e la pratica sportiva anche nei soggetti diversamente abili.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Art. 5

I colori sociali sono rosso e bianco.

Finanziamento

Art. 6

Le entrate finanziarie,   per la gestione dell’Associazione, sono costituite da:

  • quote versate dai soci (art.11);
  • oblazioni effettuate da soci o simpatizzanti;
  • eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
  • proventi derivanti da tutte le attività, manifestazioni, iniziative organizzate a favore della Associazione;
  • attività pubblicitaria.

L’Associazione non potrà comunque avvalersi di abbinamenti di denominazione.

Art. 7

Il patrimonio sociale oltre che a quanto previsto dall’art. 6 è costituito:

  • dagli impianti sportivi di proprietà o in concessione alla Associazione;
  • dalle attrezzature, arredamenti, indumenti quanto altro acquistato o conferito in proprietà come elencato nell’inventario aggiornato.

Art. 8

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Soci

Art. 9

Sono ammessi a far parte dell’A.N.P.I.  Sport “E. Casassa” tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, antifascisti e di provata rettitudine e che non abbiano arrecato all’Associazione danno alcuno materiale sia morale.

L’iscrizione a socio avviene:

  1. su presentazione di altro socio che ne garantisca i requisiti richiesti;
  2. previa compilazione e presentazione al Consiglio Direttivo del modulo di iscrizione disponibile presso la Segreteria, per adesione al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e dei regolamenti interni disciplinanti le varie attività.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni  dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L’ammissione a socio è convalidata dal rilascio della tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale.

La stessa potrà essere consegnata a mano o recapitata a mezzo posta e sarà valida solo dopo il versamento della quota associativa.

L’insieme dei soci costituisce l’Assemblea.

Art. 10

soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • Soci Onorari
  • Soci Effettivi.

Sono Soci Onorari coloro ai quali la Società debba particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

Sono Soci Onorari di diritto gli ex presidenti,  salvo in caso di diverso parere dell’Assemblea.

Sono Soci Effettivi coloro che versano annualmente le quote associative.

I Soci Onorari ed Effettivi partecipano con diritto di voto all’Assemblea per l’elezione degli organi dirigenti e per l’approvazione dei bilanci finanziari e morali della Associazione.

Fra la totalità degli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione.

Art. 11

Le quote associative e i termini di pagamento vengono proposti ogni anno dal  Consiglio e ratificati dall’Assemblea dei Soci.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 12

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per ingiustificato mancato pagamento della quota’ associativa alla data del 31 dicembre dell’anno sociale in corso;
  • per radiazione, pronunciata dal collegio dei Probiviri per il socio ritenuto colpevole di azioni disonoranti o contrarie agli obbiettivi ed agli ideali della Associazione;
  • per decesso.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 13

L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da non più di 15 (quindici) Soci nominati dall’Assemblea.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo compete all’Assemblea, su indirizzo del Consiglio uscente.

I consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio può proporre la propria candidatura entro 30 giorni dalla scadenza del mandato precedente.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Per poter sviluppare l’attività sportiva l’Associazione si avvale di soci, dirigenti, collaboratori, responsabili tecnici  accompagnatori nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

I consiglieri possono decadere per i motivi previsti  per i Soci (art.12) ed inoltre per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del  Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Consiglio di procedere alla sostituzione del consigliere decaduto previa presai d’atto della sua decadenza.

La decadenza e la nomina del sostituto sono previste all’ordine del giorno del Consiglio.

Alla seduta di nomina del sostituto non può partecipare il Socio candidato, che per essere eletto dovrà riportare il consenso dei due terzi dell’intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio non può comunque sostituire. nell’arco del biennio, più di un terzo dei consiglieri ed ha l’obbligo di informare l’Assemblea annuale dell’avvenuto cambiamento.

Art. 15

II Consiglio, nella riunione di inizio anno sociale, che deve avvenire entro dieci giorni dalla nomina, elegge, nel suo seno, un Presidente (art.18), un Vice Presidente ed eventualmente un Vice Presidente vicario (art.19), un Segretario (art.20), un Tesoriere (art.21), un Amministratore Economo (art.22), che compongono l’Esecutivo e sviluppano il programma stabilito dal Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo di attribuire altri incarichi qualora ne ravvisi la necessità od opportunità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta, con preavviso di almeno cinque giorni, mediante lettera con accluso l’ordine del giorno, trasmissibile anche tramite posta elettronica.

In caso d’urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato verbalmente.

Per la validità delle deliberazioni occorre  la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.

In caso di assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente o da altro membro nominato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno nella sede della Associazione salvo necessari convocazioni altrove, che saranno stabilite di volta in volta alle condizioni del presente articolo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza eccezioni di sorta, ha facoltà di compiere tutti gli atti, esclusi quelli che competono all’Assemblea dei Soci, che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo:

  • redigere il programma di attività sociale all’inizio di ogni anno e portarlo a conoscenza degli associati;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni  dell’Assemblea;
  • predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione morale annuale ed eventuali regolamenti interni;
  • deliberare l’ammissione di nuovi Soci;
  • deliberare la presa d’atto delle dimissioni di Soci Consiglieri;
  • nominare nuovi Consiglieri (massimo un terzo di quelli in carica) a fronte di decadenza di altri.

Art. 17

Le cariche di cui agli artt. 14 e 15 del presente Statuto sono onorifiche ed in quanto svolte nello spirito dell’oggetto associativo, non danno luogo ad alcun compenso, salvo al rimborso, se richiesto,  delle spese effettive sostenute, regolarmente documentate.

Gli incarichi assegnati ai Soci o simpatizzanti e da questi accettati in conformità di questo articolo rappresentano forma di collaborazione e di affezione societaria e perciò hanno carattere gratuito, con diritto al solo rimborso spese come indicato dal comma precedente.

Art. 18

Il Presidente assume la rappresentanza Sport “E. Casassa” e ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.

In particolare:

  • è responsabile dell’andamento degli atti amministrativi e contabili compiuti in nome e per, conto della Associazione;
  • controlla il funzionamento e la riuscita delle manifestazioni indette a fini sociali;
  • firma la corrispondenza che impegna ufficialmente le finanziariamente l’Associazione;
  • mantiene i contatti con le Federazioni, con le Autorità e gli Organi preposti;
  • presenta la relazione morale all’Assemblea dei Soci;
  • controfirma il libro-inventario.

Art. 19

Il Vice-Presidente, oltre a sostituire il Presidente, con pari facoltà ed attribuzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza dello stesso, cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Potranno essere nominati, inoltre,  uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario con pari facoltà ed attribuzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza del Vice-Presidente effettivo.

Art. 20

Il Segretario, eventualmente coadiuvato da uno o più vice-segretari, ha la responsabilità della perfetta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e dell’Esecutivo.

Provvede all’aggiornamento dei libri dei verbali dell’Assemblea, del Consiglio e dell’Esecutivo.

Controfirma tutti gli atti d’Ufficio, evade corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco dei Soci partecipa,  con ‘Amministratore-economo, alla formazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo e con il Presidente, alla relazione morale.

Art. 21

E’ compito del Tesoriere tenere aggiornato il libro cassa, effettuare tutte le operazioni d’incasso e i pagamento secondo le disposizioni dell’Amministratore-economo.

Dovrà presentare, ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il rendiconto finanziario e le disponibilità di cassa.

Art. 22

L’Amministratore-economo provvede:

  • all’incasso ed al controllo delle entrate  ordinarie e straordinarie, delle quote sociali e contributi volontari dei Soci;
  • al pagamento delle spese che impegnano la Società previa verifica dei giustificativi;
  • alla predisposizione, con il Segretario, del Bilancio di Previsione che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo;
  • alla redazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo led alla Assemblea dei Soci;
  • alla registrazione dei regolari libri contabili di tutte le fatture pagate o altra spese riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo ,e conforme alle vigenti norme fiscali;
  • a sottoporre ai Revisori dei conti gli atti per la verifica;
  • alla custodia dei beni mobili ed immobili societari;
  • all’aggiornamento del libro inventario da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo coincidenza dell’approvazione del Bilancio consuntivo di ogni anno;
  • all’acquisto di mobili, attrezzature o altro materiale deciso in precedenza dal Consiglio Direttivo sottoponendo a ratifica dello stesso l’avvenuto acquisto;
  • firma ogni pagina del libro-inventario unitamente al Presidente.

Art. 23

L’esercizio sportivo e sociale va dal 1° luglio al 30 Giugno dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura dei bilanci da presentare all’Assemblea dei Soci.

Assemblee

Art. 24

Il Consiglio deve convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta nel corso dell’esercizio.

L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria, entro 15 giorni, su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei Soci.

L’Assemblea deve:

  • approvare il rendiconto dell’esercizio precedente;
  • nominare un Presidente e un Segretario che gestiscono la seduta;
  • approvare la relazione morale:
  • ratificare eventuali sostituzioni di Consiglieri decaduti;
  • discutere e approvare possibili revisioni dello ‘Statuto Sociale;
  • nominare í Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo (art.13) i Sindaci (art. 28) e i Probiviri (art. 29).

Tali Assemblee si riuniranno nella sede sociale oppure presso altro luogo da indicare nell’avviso di convocazione che verrà esposto presso la sede sociale o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione o inviato, anche tramite posta elettronica, agli Associati, almeno 15 giorni prima del giorno fissato.

Art. 25

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 26

Tutti i Soci possono intervenire all’Assemblea o farsi rappresentare da altro Socio esclusivamente mediante delega  scritta.

Non si può rappresentare più di un Socio.

Detta delega non avrà valore per eventuali modifiche allo Statuto ed in caso di votazione per lo scioglimento della Associazione.

Art. 27

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se adottate con il voto della metà più uno degli associati presenti o rappresentati e devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dal Segretario.

Organi di controllo.

Art. 28

I Sindaci – revisori dei conti – sono tre membri scelti tra i Soci effettivi ed hanno il compito di controllare l’amministrazione della Associazione e vigilare sull’osservanza di quanto disposto dallo Statuto Sociale.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le loro delibere dovranno essere prese all’unanimità.

Riferiscono al Presidente quanto da loro constatato e sono tenuti a rendere edotta l’Assemblea dei controlli effettuati.

Art. 29

Il Collegio dei probiviri è composto da tre Soci scelti tra i Soci effettivi. Loro compito è di intervenire, a richiesta degli associati o del Consiglio Direttivo a giudicare su eventuali controversie che sorgessero in seno all’Associazione    e sul comportamento morale degli associati.

Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 30

I Sindaci e i Probiviri, senza diritto di voto, devono essere convocati ad ogni riunione del Consiglio Direttivo come i membri effettivi.

Scioglimento della Società

Art. 31

La durata dell’Associazione è illimitata e non potrà sciogliersi che per decisione dell’Assemblea dei Soci, alla quale dovranno presenziare almeno la metà dei Soci ed i rappresentanti dell’A.N.P.I. Provinciale.

Nel caso di decisione di scioglimento si nominerà una commissione che avrà l’incarico di provvedere, in pieno accordo con l’A.N.P.I. Provinciale, all’alienazione al meglio di ogni bene sociale utilizzando quindi il ricavato per il pagamento di eventuali debiti, devolvendo l’eventuale eccedenza ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Validità dello Statuto

Art. 32

Il presente Statuto è la risultante delle norme approvate dai Soci al momento della costituzione della Società e dalle modifiche proposte dai Consigli Direttivi:

  • anno 1973, approvate dall’Assemblea dei Soci il 27 Luglio 1973;
  • anno 1981, approvate dall’Assemblea dei Soci il 26 giugno 1981;
  • anno 1995, approvate dall’Assemblea dei Soci il 10 marzo 1995;
  • anno 1998, approvate dall’Assemblea dei Soci giugno 1998;
  • anno 2016, approvate dall’Assemblea dei Soci il 17 ottobre 2016.

Il presente Statuto è valido fino allo scioglimento dell’Associazione salvo eventuali modifiche, da adottarsi secondo quanto previsto dagli. art. 24. 25, 26 e 27 sopra riportati.